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Normative di riferimento


Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice di Protezione civile

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

  • chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
  • migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
  • definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
  • stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
  • migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
  • introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
  • individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
  • finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
  • coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Scarica il Decreto

 

Legge 11 novembre 2014, n. 164

"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive"

La legge n. 164 dell'11 novembre 2014 apporta alcune modifiche e converte il Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133 Sblocca Italia.
Il Capo III "Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico" si compone di due articoli:
  • Art. 7
    Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.
  • Art. 8
    Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.

Scarica il testo del Capo III della legge 164/2014

 

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro n.8/2014

"Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari"

La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa il 13 marzo 2014 eplicitando che, in generale, per le associazioni di volontariato il regime applicabile è quello previsto per i lavoratori autonomi, per il quale è “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore dî lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un ‘arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“.
Tali disposizioni si applicano nei confronti di:
  • volontari di cui alla Legge 266/199;
  • volontari che effettuano servizio civile;
  • soggetti che prestano la proprio attività in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 e delle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti e alle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

A favore di questi soggetti i datori di lavoro sono tenuti a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività. Inoltre, devono adottare le “misure utili ad eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.

Scarica la risposta all'interpello 8/2014

 

Decreto legislativo 4 marzo 2014, N. 39

"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"

Il Decreto Legislativo n.39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile, introduce l'obbligo per il datore di lavoro "che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori" di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Scarica il testo integrale del decreto legislativo 39/2014

Con una nota esplicativa datata 3 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha chiarito che l'obbligo di richiesta del certificato penale si applica solo a forme di collaborazione strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro. In altre parole, gli enti e le associazioni sono tenuti a richiedere il certificato per i soggetti con cui stipulano un contratto di lavoro ma non per gli operatori che collaborano con loro a titolo volontario.

Scarica il testo della nota esplicativa del Ministero della Giustizia

 

Legge 7 dicembre, N. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

La legge n. 383 del 7 dicembre 2000 disciplina l'attività delle Associazioni di Promozione Sociale. La legge attribuisce uno status specifico a queste associazioni il cui valore sociale si riconosce nell'associazionismo liberamente costituito e nelle sue molteplici attività come semplice espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Diversamente dalla Legge Quadro sul Volontariato (Legge 266/91) la Legge n. 383/2000 consente lo svolgimento di attivita' istituzionali rivolte a soci e a terzi.

Scarica il testo integrale della legge 383/2000

 

Legge 11 agosto 1991, N. 266

"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive"

La legge n. 164 dell'11 novembre 2014 apporta alcune modifiche e converte il Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133 Sblocca Italia.
Il Capo III "Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico" si compone di due articoli:

  • Art. 7
    Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.
  • Art. 8
    Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.

Scarica il testo del Capo III della legge 164/2014

 
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