Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
A favore di questi soggetti i datori di lavoro sono tenuti a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività. Inoltre, devono adottare le “misure utili ad eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.
"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"
Il Decreto Legislativo n.39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile, introduce l'obbligo per il datore di lavoro "che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori" di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.
Scarica il testo integrale del decreto legislativo 39/2014
Con una nota esplicativa datata 3 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha chiarito che l'obbligo di richiesta del certificato penale si applica solo a forme di collaborazione strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro. In altre parole, gli enti e le associazioni sono tenuti a richiedere il certificato per i soggetti con cui stipulano un contratto di lavoro ma non per gli operatori che collaborano con loro a titolo volontario.
Scarica il testo della nota esplicativa del Ministero della Giustizia
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
La legge n. 383 del 7 dicembre 2000 disciplina l'attività delle Associazioni di Promozione Sociale. La legge attribuisce uno status specifico a queste associazioni il cui valore sociale si riconosce nell'associazionismo liberamente costituito e nelle sue molteplici attività come semplice espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Diversamente dalla Legge Quadro sul Volontariato (Legge 266/91) la Legge n. 383/2000 consente lo svolgimento di attivita' istituzionali rivolte a soci e a terzi.
"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive"
La legge n. 164 dell'11 novembre 2014 apporta alcune modifiche e converte il Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133 Sblocca Italia.
Il Capo III "Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico" si compone di due articoli:
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Associazione di volontariato iscritta al RUNTS dal 07/11/2022 – repertorio n. 67429